$ DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 
n. 114. pubblicato Gazzetta Ufficiale 80/R RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (OMISSIS) ART. 21. COMMERCIO ELETTRONICO 1.$ Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico; e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatori; f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. 2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche' con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori. Titolo VII Sanzioni (omissis)