Ministero dell'industria - Circ. 3487 del 1.giugno 2000


Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
Circolare n. 3487/c del 1 giugno 2000
Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio
elettronico.
La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina
applicabile alle attivita' di vendita tramite mezzo elettronico, denominata
"commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di
"commercio elettronico" sono assai piu' articolati, come risulta dalla
definizione data nella Comunicazione della Commissione UE "Un'iniziativa
europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale
deve intendersi "lo svolgimento di attivita' commerciali e di transazioni
per via elettronica e comprende attivita' diverse quali: la
commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la
distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via
elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per
via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche
Amministrazioni".
Cio' premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte
di "commercio elettronico" inteso come attivita' di vendita di beni, si fa
presente quanto segue.
Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio
elettronico solo nell'art 21.
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al
Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio
elettronico nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi
azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne
d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi
l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' atte a garantire
l'affidabilita' degli operatori al fine di migliorare la competitivita'
complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la
garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e
negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero puo'
stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed
accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni
rappresentative delle imprese e dei consumatori.
L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle
esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per
via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte
dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori
(soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialita' offerte dal
commercio elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il
commercio elettronico e la necessita' di fornire precisazioni al fine di
garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli
elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n.
114, applicabili alla forma di esercizio dell'attivita' commerciale in
discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attivita' commerciale
puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare"
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attivita'
svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o
ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone
che detta attivita' "puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).
Il medesimo articolo denomina, altresi', quale commercio al dettaglio
"l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante
altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr.
lett. b).
Ai fini dell'attivita' commerciale, pertanto, la disciplina individua due
tipologie di attivita', all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal
predetto art. 4,comma 1, lettere a) e b).
L'attivita' di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale puo'
essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o
mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett.
h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4,
comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese,
pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a
circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle
strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici"
(cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di
consumatori" (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica,
pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite (..)
altri sistemi di comunicazione".
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al
Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio
elettronico nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi
azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne
d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi
l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' atte a garantire
l'affidabilita' degli operatori al fine di migliorare la competitivita'
complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la
garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e
negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero puo'
stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed
accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni
rappresentative delle imprese e dei consumatori.
L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle
esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per
via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte
dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori
(soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialita' offerte dal
commercio elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il
commercio elettronico e la necessita' di fornire precisazioni al fine di
garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli
elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n.
114, applicabili alla forma di esercizio dell'attivita' commerciale in
discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attivita' commerciale
puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare".
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attivita'
svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o
ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone
che detta attivita' "puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).
Il medesimo articolo denomina, altresi', quale commercio al dettaglio
"l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante
altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr.
lett. b).
Ai fini dell'attivita' commerciale, pertanto, la disciplina individua due
tipologie di attivita', all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal
predetto art. 4,comma 1, lettere a) e b).
L'attivita' di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale puo'
essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o
mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett.
h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4,
comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese,
pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a
circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle
strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici"
(cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di
consumatori" (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica,
pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite (..)
altri sistemi di comunicazione".
Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attivita'
commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web
(e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma
la forma di commercio interno, e' soggetta alla disciplina dell'art. 18 del
predetto decreto n. 114.
Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
L'attivita' in discorso e' soggetta a previa comunicazione al comune nel
quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di
societa', la sede legale (cfr. comma 1).
L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1).
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso
dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' prescritti dall'art. 5 del
decreto n. 114, nonche' il settore merceologico di attivita' (cfr. comma
1).
Nel caso di attivita' relativa al settore merceologico alimentare, il
soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso
del requisito professionale prescritto e' necessario anche qualora lo
stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove
e' in uso il mezzo elettronico.
In caso di societa' si richiama l'attenzione sul comma 6 del predetto
art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra
persona specificamente preposta all'attivita' commerciale".
E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta (cfr. comma 2).
E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore
solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma
2).
Fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista
dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal
citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma
libera.
Va evidenziato, altresi', che le violazioni alle disposizioni di cui
all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.
22, comma 1, del decreto n. 114.
Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le
forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli
operatori che svolgono l'attivita' di acquisto per la rivendita ai
consumatori finali.
Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista e'
tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro
delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonche' quelli
professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti
appartenenti al settore merceologico alimentare.
Va rilevato, altresi', che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili
riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono
attivita' economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della
successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura
degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di
affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole
civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di
dette attivita', a cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi
ruoli tenuti dalla Camera di commercio e all'apertura della partita IVA.
Va rilevato, altresi', che l'art. 4, nel definire le figure del
dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalita'
nell'organizzazione e conduzione dell'attivita': restano, pertanto, escluse
dall'applicazione del decreto le attivita' esercitate in maniera meramente
occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella
legislazione fiscale.
Tutto cio' premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio
all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente,
relativamente al divieto di cui all'art, 26, comma 2, precisa quanto
segue.
L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha
facolta' di utilizzare un solo sito, ma e' tenuto a destinare aree del sito
distinte per l'attivita' all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti,
il potenziale acquirente e' messo in condizione di individuare chiaramente
le zone del sito destinate alle due tipologie di attivita'.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il
contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attivita' in discorso
e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore
connessi al rapporto contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7).
Si applicano altresi' le intervenute disposizioni contenute nel decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva
97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza.
Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai
termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalita'
dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del
contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori; alle
informazioni per il consumatore ed al foro competente per le controversie
civili inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio
del consumatore.
Contengono, altresi', disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra
impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i
cui aspetti salienti concernono:
Informazioni per il consumatore
Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore
informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento
all'identita' del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del
suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalita' di pagamento, del

diritto di recesso:
Conferma scritta delle informazioni
Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, le informazioni sopra
elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su
altro supporto duraturo .In questa fase il consumatore ha diritto di
ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalita' del diritto di
recesso, nonche' sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi
di assistenza.
Modalita' di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi
Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto
legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il
consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera
raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto
di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono
quelle di restituzione del bene. Il fornitore e' tenuto, dal canto suo, a
rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per
la vendita del bene.
Esecuzione del contratto
Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione
Gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della
loro circoscrizione