Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50


Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un
operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti
la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in
qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al
domicilio del consumatore o di un altro consumatore
ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei
locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di
cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore
commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la
sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque
denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un
catalogo che il consumatore ha avuto modo di
consultare senza la presenza dell'operatore
commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di
proposte contrattuali sia vincolanti che non
vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le
quali non sia ancora intervenuta l'accettazione
dell'operatore commerciale.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai
contratti o alle proposte contrattuali disciplinate
dal presente decreto agisce per scopi che possono
considerarsi estranei alla propria attivita'
professionale;
b) Operatore commerciale: la persona fisica o
giuridica che, in relazione ai contratti o alle
proposte contrattuali disciplinate dal presente
decreto, agisce nell'ambito della propria attivita'
commerciale o professionale, nonche' la persona che
agisce in nome o per conto di un operatore
commerciale.

3. Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione
di beni immobili ed i contratti relativi ad altri
diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro
incorporazione in beni immobili, nonche' i contratti
relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti
alimentari o bevande o di altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di
beni o la prestazione di servizi per i quali il
corrispettivo globale che deve essere pagato da parte
del consumatore non supera l'importo di lire
cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al
netto di eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota d'ordine o nel
catalogo o altro documento illustrativo con
indicazione della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni del presente decreto nel caso
di piu' contratti stipulati contestualmente tra le
medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo
globale, indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.

4. Diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto e'
attribuito al consumatore un diritto di recesso nei
termini ed alle condizioni indicati negli articoli
seguenti.

5. Informazione sul diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto
l'operatore commerciale deve informare il consumatore
del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve
essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'inclicazione dei termini, delle modalita' e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di
recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va
esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo
o, se si tratti di societa' o altra persona giuridica,
la denominazione e la sede della stessa, nonche'
l'indicazione del soggetto al quale deve essere
restituito il prodotto eventualmente gia' consegnato,
se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del
diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o
modalita', l'informazione deve comunque contenere gli
elementi indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 1 qualora sia sottoposta al consumatore per
la sottoscrizione di una quota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione, di cui al comma 1 deve
essere riportata nella suddetta nota d'ordine
separatamente dalle altre clausole contrattuali e con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli
degli altri elementi indicati nel documento. Una copia
della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e
della data di sottoscrizione deve essere consegnata al
consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine,
l'informazione deve essere comunque fornita al momento
della stipulazione del contratto ovvero all'atto della
formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal
comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve
contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del
luogo e della data in cui viene consegnato al
consumatore, nonche' gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale documento
l'operatore commerciale puo' richiederne una copia
sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d),
l'informazione sul diritto di recesso deve essere
riportata nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio oggetto del contratto, o
nella relativa nota d'ordine, con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli delle altre
informazioni concernenti la stipulazione del
contratto, contenute nel documento. Nella nota
d'ordine, comunque, in luogo della indicazione
completa degli elementi di cui al comma 5, puo' essere
riportato il solo riferimento al diritto di esercitare
il recesso, con la specificazione del relativo termine
e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o
altro documento illustrativo della merce o del
servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potra' accettare a titolo
di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una
scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del
contratto e non potra' presentarli allo sconto prima di
tale termine.

6. Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di
cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale
o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia
diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di
7 giorni che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine
contenente l'informazione di cui al precedente art. 5,
ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione
stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato dall'operatore
commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se
successiva, per i contratti riguardanti la fornitura
di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza
la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia
stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie piu'
ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto
previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di
fornire al consumatore l'informazione sul diritto di
recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito
una informazione incompleta o errata che non abbia
consentito il corretto esercizio di tale diritto, il
termine indicato nel comma 1 e' di sessanta giorni
dalla data di stipulazione del contratto, per i
contratti riguardanti la prestazione di servizi,
ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso
di contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal
medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che
ha formulato la proposta contrattuale, deve essere
inviata mediante lettera raccomanda con avviso di
ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se
consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal presente decreto o dal contratto,
ove diversi. La comunicazione puo' essere inviata anche
mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro
i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a
condizione che sia confermata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con le medesime modalita',
entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento
non e' comunque, condizione essenziale per provare
l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o
nell'informazione concernente il diritto di recesso in
luogo di una specifica comunicazione, e' sufficiente la
restituzione, entro il termine di cui al comma 1,
della merce ricevuta.

7. Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso

1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni,
qualora vi sia stata la consegna della merce, la
sostanziale integrita' della merce da restituire ai
sensi del successivo art. 8 e' condizione essenziale
per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi
prevista dal comma 2 dell'art. 6 e' comunque
sufficiente che la merce sia restituita in normale
stato di conservazione, in quanto sia stata custodita
ed eventualmente adoperata con l'uso della normale
diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi,
il diritto di recesso non puo' essere esercitato nei
confronti delle prestazioni che siano state gia'
eseguite.

8. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso

1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale
della comunicazione di cui al precedente art. 6, le
parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni
derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale,
fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni
stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2
e 3 del presente articolo .
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il
consumatore e' tenuto a restituire all'operatore
commerciale o al soggetto da questi designato la merce
ricevuta entro sette giorni dalla data del suo
ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto
dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la
merce si intende restituita nel momento in cui viene
consegnata all'ufficio postale accettante o allo
spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico
del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6
ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve
rimborsare al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a
titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto
le eventuali spese accessorie, cosi' come individuate
ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale
esclusione sia stata espressamente prevista nella nota
d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero
nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme
si intendono rimborsate nei termini qualora vengano
effettivamente restituite spedite o riaccreditate con
valuta non posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato Nell'ipotesi in cui il
pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora
presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore
delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.

9. Altre forme speciali di vendita

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o
la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali
commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione
del contratto stesso, nonche' ai contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul
diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel
corso della presentazione del prodotto o del servizio
oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello
strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di
una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo
l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le
offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere
altresi' fornita per iscritto, con le modalita' previste
dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in
cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l'invio della comunicazione, indicato nel
precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento
della merce.

10. Irrinunciabilita' del diritto di recesso

1. Il diritto di cui all'art. 4 e' irrinunciabile.
2. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.

11. Sanzioni

1. Fatta salva l'azione della legge penale qualora il
fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui
l'operatore commerciale non abbia fornito
l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia
fornito una informazione incompleta o errata o
comunque non conforme a quanto prescritto dagli
articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli
l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato
all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima
che sia trascorso il termine di cui al comma 1
dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate o non abbia
restituito gli effetti cambiari secondo le modalita'
previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidivita' i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al
comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto
in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono , di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.

12. Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto la competenza territoriale
inderogabile e del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.

13. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. In via transitoria e' consentito, per il periodo di
centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che i cataloghi o altri
documenti illustrativi della merce o del servizio
oggetto del contratto non contengano l'informazione di
cui al comma 1 dell'art. 5 a condizione che tale
informazione sia riportata nella nota d'ordine o in
altro documento consegnato al consumatore.
3. E' altresi' consentito per il periodo di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al
consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2
dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di
recesso, purche' tale informazione sia comunque fornita
al consumatore per iscritto, secondo le modalita' di
cui al comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che
deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato
alla nota d'ordine medesima. (1)

(1) Il presente decreto e' stato pubblicato nella G.U. del 3
febbraio 1992, n. 27.