Legge 103/75 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva


LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:


Titolo I
Del Servizio Pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

Art. 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di
programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale via cavo e con qualsiasi altro mezzo
costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a
carattere di preminente interesse generale in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei
cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti
dalla costituzione. Il servizio e' pertanto riservato allo stato.

La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel
rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini della attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo
comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi
radiotelevisivi competono alla commissione prevista dal decreto legislativo del capo provvisorio
dello stato 3 aprile 1947, n.428. Sono soppressi gli articoli 8, 9,10,11,12,13 e 14 del decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 3 aprile 1947, n.428,e la legge 23 agosto 1949,
n.681.

Detta commissione assume la denominazione di commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai presidenti delle due
camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai
presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. detto
regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della commissione stessa e la sua
articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una
di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso,
secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.



Art. 2

La riserva del servizio allo stato, di cui all'articolo 1 ,comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare
radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di
programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e
utilizzazione sono regolate dal Titolo III della presente legge;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia
natura, sia all'interno che all'estero.

Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo,
fatta eccezione per le ipotesi previste dal Titolo II della presente legge.



Art. 3

Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi
mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione
pubblica sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di
interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile .



Art.4.

la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 , per la
predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la
loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze della organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le
norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le
deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle
richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e
tribuna stampa;

indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di
investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro
attuazione;

riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi
trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la
tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di
pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi
radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

riferisce con relazione annuale al parlamento sulle attività e sui programmi della commissione;

elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità
previste dall' articolo 8;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle presidenze dei due rami
del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società
concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione può invitare il presidente, gli
amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei
regolamenti parlamentari ,quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la
effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.



Art. 5

Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere,
un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in
carica tre anni e il loro mandato e' gratuito.

La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo e' incompatibile con quella di
consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza
agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.

Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva;

formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società
concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti
nazionali.

Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della
commissione parlamentare.



Art.6

Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5
per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore
di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale,
ai partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle organizzazioni associative delle
autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti
e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse
sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e' istituita una
tribuna della stampa.

La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione
Parlamentare, procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla commissione
stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di
trasmissione complessivamente riservato allo accesso ai programmi nazionali e locali, provvede
alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi.

Le norme emanate dalla Commissione Parlamentare devono ispirarsi:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici
e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli
interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione.

La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso ricorso da parte del richiedente alla
commissione parlamentare in seduta plenaria. i soggetti interessati devono designare la
persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione
e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma
stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare
i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della
dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e
astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo,
possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed
entro limiti fissati dalla Commissione Parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.



Art. 7

Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e
periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n.47; i direttori dei
telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità
ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore
del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si e'
verificata.

Il direttore competente e' tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la
rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite
trasmissioni.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della
legge 8 febbraio 1948, n.47.
Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.

La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già
incorsi.



Art. 8

Il consiglio di amministrazione della concessionaria e' composto da 16 membri, di cui:

sei eletti dall'assemblea dei soci; dieci eletti dalla commissione parlamentare con la
maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni
effettuate dai consigli regionali.

Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla
scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro
quindici giorni dalla sua entrata in vigore.

Trascorsi i termini la commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i
suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per
legge alla assemblea sociale.

Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato
dalla commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre
successivo;

esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica
periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli
schemi approvati;

trasmette alla commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione
Parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con
maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli
stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima
della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione.

Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con
qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti
e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.



Art. 9

La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al
Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con
imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e
concorrenti della concessionaria.



Art. 10

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione
al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della commissione
parlamentare.



Art. 11

Il direttore generale e' responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del
consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli
indirizzi formulati dalla Commissione Parlamentare.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività della azienda;

partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.



Art. 12

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio
finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste.
l'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione
non e' calcolata a questi fini.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il
totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio
stesso, riferisce entro quindici giorni alla commissione parlamentare che, accertato il
superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al
precedente comma.

In questo caso la commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei
componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea
degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presi-

dente.

Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla commissione
parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le
possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che
possono determinare la situazione di cui al presente articolo.



Art. 13

L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei
per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente
legge;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e
dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacita' produttive
aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la importanza e la molteplicità delle
opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo della azienda e
stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le
organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della
cooperazione e con le forze della cultura;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti
all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi
radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei
principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, e' impegnato ad esaminare le proposte
riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione
unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a
deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei
servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di
rete. ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e
amministrativo.

Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali
viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici.

Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttore
di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in
onda e' responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di
attuazione con la direzione generale.

Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti
dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione
generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio
di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati,
determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono
successivamente presentati alla Commissione Parlamentare.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in
radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali e' responsabile di fronte al direttore
generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa
in onda delle trasmissioni.

Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel
quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate
nell'ambito delle competenze di legge, e' istituito il dipartimento radiotelevisivo delle
trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale e' responsabile di fronte al
direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto.

I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono,
indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione
viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le
strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e
tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi.

Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative
alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone le
strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di
supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di
quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono effettuate
direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della
concessionaria stessa.



Art. 14

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo stato e sono
riportati nello articolo 2, deve avere validità per sei anni, e' rinnovabile per un periodo non
superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società
concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo stato:

I tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere
del C.I.P.E. ;

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la
ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con
qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le
province, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione
tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento
delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi
internazionali per i servizi di radiodiffusione;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico- finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei
competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.



Art. 15

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1
e' coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito nella legge 4 giugno 1938,n.880,e successive
modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le
altre entrate consentite dalla legge.

Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n.125 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641 ,sono dovuti anche
dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via
cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni e' determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.347 .

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio,
nonché la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a
reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

Con effetto dall'1 gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal
decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica n.340
del 31 dicembre 1974.

Per i canoni eventualmente già versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della
differenza.



Art.16

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinari alle radioaudizioni e alla televisione, nonché
la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dall'1 gennaio 1975 le tasse
postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di
iscrizione.

La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo stato e' stabilita dalla convenzione di cui
al successivo articolo 46.



Art. 17

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui allo articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n.246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880,e' fissato al 31 dicembre di ciascun
anno.



Art. 18

La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed
e' autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti.

A tal fine la società stessa può richiedere alla amministrazione finanziaria i necessari dati.

L'automobile club d'Italia e' tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati
riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.



Art. 19

La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad
attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi
eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in
vigore della presente legge;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della presidenza del
consiglio dei ministri, sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi

e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi per la
diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad
effettuare, sentita la stessa commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche
speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n.1132 ,e del decreto del presidente della repubblica 5 agosto 1962, n.1703 ;

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e latina per
la provincia di Bolzano ,in lingua francese per la regione autonoma valle d'Aosta
ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



Art. 20

I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.

Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa
con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi
con le competenti amministrazioni dello stato entro novanta giorni dalla stipula della
convenzione di cui al successivo articolo 46 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad
onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto
legislativo 7 maggio 1948, n.1132 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1962,n.1703 .

Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di
Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le
trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla
legge 14 aprile 1956, n.308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede
di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire
6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio
Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n.308 , in considerazione dell'intervenuto aumento del
numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi dell'ora della Venezia Giulia , viene
elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può
essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo
dall'1 gennaio 1977.

L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la
regione autonoma valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.

La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del
ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno
finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo
1968-1972.all'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di
previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti
capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti
commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo stato e
da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo
articolo 46.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello
stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le
modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della
commissione parlamentare.



Art. 21

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria.

Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti
dalla commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri
settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata
delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la commissione parlamentare, sentita la commissione
paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprietà letteraria,
artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967,
stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per
l'anno successivo.

A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in
radiotelevisione relativi al-l'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite
massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un
equilibrato sviluppo dei due mezzi.



Art. 22

La società concessionaria e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del
Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale,
su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita
menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

Per gravi e urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha
effetto immediato.

In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.



Art. 23

Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice
civile ,da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

Il collegio e' composto:

da due componenti effettivi e un supplente designati dalla commissione
parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea generale
ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.

Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.



Titolo II
Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo

Art. 24

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva
monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi
relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite
preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una
popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con
legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne
facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze
consentite.

Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze e può essere utilizzata per diffondere
programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.



Art. 25

Chiunque, ai sensi dell'articolo 24 , intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di
diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello
stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e alla regione competente per territorio.



Art. 26

Spetta al Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per
l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla
presente legge.

L'autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone
giuridiche;

si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di stati membri della C.E.E. ,a condizione di
reciprocità;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.

Possono ottenere la autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le
associazioni non riconosciute e i comitati.

Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei
comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.

Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sentito il parere della commissione
parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore di essa.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità
per la loro installazione.

Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la
cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle Regioni, alle
Province ed ai Comuni, a seguito di calamita' o di gravi necessita' pubbliche.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento
della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o
incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo 30.

Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i
limiti stabiliti dallo articolo 24 ;

2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e
degli impianti;

3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'Autorità Governativa a
norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;

4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

La decadenza e' disposta dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni ed e' preceduta da
diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2),3) e 4).



Art. 27

L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi
momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle
prescrizioni tecniche.

L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare
gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a
parere espresso dal Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni.



Art. 28

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 , fermi restando gli obblighi previsti dalla
presente legge e dal relativo regolamento, e' tenuto:

a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in
conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di
autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nella autorizzazione
medesima, salvo giustificato motivo;

b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal
secondo comma dell'articolo 24 .



Art. 29

Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali sono stabilite
dal Comitato Interministeriale dei Prezzi.



Art. 30

La regione, nella quale e' compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia
l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale
autorizzata ai sensi dell'articolo 26.

L' autorizzazione puo' essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui
all'articolo 26.

L' autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni ai sensi
dell'articolo 26.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla
trasmissione di messaggi pubblicitari;

3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del
presente articolo, ai punti b) e c).

Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:

a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono
essere riservati alla pubblicità locale, non può superare il cinque per cento dei
tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi
diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna
ora solare di trasmissione;

b) e' vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti,
anche estere;

c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota
parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può
superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre
autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.



Art. 31

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3,5,6,9,13,14,15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.47.



Art. 32

Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci
anni e possono essere rinnovate.

Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso,
rispettivamente, del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e della Regione.

Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende
accordato.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle
autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.



Art. 33

L'autorizzazione di cui all'articolo 26 e' soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella
misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del presidente della repubblica 26
ottobre 1972, n.641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n.126 della tariffa approvata con decreto del presidente della repubblica 26 ottobre
1972,n.641 , e' aggiunta la seguente:

(parte di testo non memorizzata)



Art. 34

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via
cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di
disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati,
purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e
del penultimo comma dello articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello
stesso articolo.



Art. 35

I titolare degli impianti di cui all'articolo 24 , già installati sul territorio nazionale, devono
presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo
26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito sino al rilascio
dell'autorizzazione, semprechè sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente
comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento,
l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di
legge.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni dispone
la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i
termini di cui al primo comma.



Art. 36

Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n.156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce
o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver
ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o
esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e
caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso della amministrazione,
modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a chiunque la interconnetta ad
altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso
diverso da quello autorizzato.



Art. 37

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge la installazione e l'esercizio
degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza
scopo di lucro.

Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi,
non può essere richiesto alcun canone.

E' altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed alla
Regione.

Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete
pubblica o privata di telecomunicazione.

Si applicano le norme di cui all'articolo 31.

Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso
privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del presidente della
repubblica 29 marzo 1973, n.156,cosi' come sostituito dall'articolo 45 della presente legge.



Titolo III
Degli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e
nazionali

Art. 38

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla
contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi
sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei
rispettivi paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti
nei rispettivi paesi che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio
italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle
esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare,
l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di
radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, previo
parere favorevole dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 26.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.



Art. 39

L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei
seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o
persone giuridiche;

appartenenza a stati membri della Comunità Economica Europea che pratichino
il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del
comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché
a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a
norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente Titolo III le modalità tecniche per il
rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.



Art. 40

L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le
parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti
ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del ministro per
le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni
di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n.156,come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e'
stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da
quelli di cui all'articolo 38.



Art. 41

Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la
modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia
necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri
servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo
di cinque anni e possono essere rinnovate.

Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni
governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del presidente della
repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n.125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.641, e' aggiunta la seguente:

(omissis)



Art. 42

Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, e' responsabile delle trasmissioni effettuate.

Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio
dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941,n.633 ,e della
legge 22 novembre 1973, n.866.



Art. 43

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del
servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni.

Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli
impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli
altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui la autorizzazione e' subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati
all'articolo 39.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dello articolo 41, ad
eccezione del terzo comma.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

La autorizzazione e' revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle
reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente
legge, e l'autorizzazione viene revocata.



Art 44

I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono
presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo
26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle
caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito fino al rilascio della
autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al
precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti
e, per i ripetitori di cui allo articolo 38,che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o
nazionali.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal
regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi,
trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da
eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di
cui al primo comma.



Titolo IV
Modifiche agli articoli 1,183 e 195 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
presidente della repubblica 29 marzo 1973, n.156.

Art. 45

Gli articoli 1,183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973,n.156,sono sostituiti dai seguenti:

Art.1 - (esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni).

Appartengono in esclusiva allo stato nei limiti previsti dal presente
decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza
epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma
successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e
nazionali;

b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Art.183 - (esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - esclusività -
eccezioni - assegnazione di radiofrequenze).

Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni
senza aver ottenuto la relativa concessione o,

per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa
autorizzazione.

Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo,
impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del
proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero
nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà
del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di
telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si
considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il
passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di
competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di
frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la
notificazione al comitato internazionale di registrazione delle
frequenze dell'avvenuta assegnazione.

Art.195 - (impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o
autorizzazione - sanzioni).

Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di
telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa
concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma
dell'articolo 184, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato
punibile con pena piu' grave:

1) con l'ammenda da l.100.000 a l.1.000.000 se il fatto non si
riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da l.200.000 a
l.2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via
cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od
esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e
televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una
somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei
collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio
abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un
trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle
agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo'
provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o
rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli
apparecchi.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

Dall'1 dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la
concessione dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione
26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data
del 30 novembre 1974 dal decreto legge 30 aprile 1974, n.113,convertito nella legge 26 giugno
1974, n.245, ad eccezione della condizione prevista nello ultimo periodo dell'articolo 6 della
convenzione aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1972, n.782 (a partire dalle attività pubblicitarie fino alla fine),che perde effetto dal 23 gennaio
1975.

Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere
nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato
ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti
non radiofonici o televisivi.

Il Ministro per le Partecipazioni Statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento
e, sentita la commissione prevista dallo articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti
ritenuti necessari.

La nuova convenzione e' approvata e resa esecutiva, sentita la commissione parlamentare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi
organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della
concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.



Art. 47

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare
appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono
trasferite di diritto all'istituto per la ricostruzione industriale con effetto dall'1 dicembre 1974.

Il relativo indennizzo e' corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo
bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.



Art. 48

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano
incompatibili con quelle della presente legge, nonché quelle attributive di competenze, nella
stessa materia, alla Regione Trentino Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di
Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.670, e nelle relative norme di attuazione.



Art. 49

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana.

la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Data a Roma, addi' 14 aprile 1975

Leone - Moro - Orlando - Visentini - Gui - Bisaglia - Colombo - Reale - Andreotti
visto il guardasigilli: Reale